Il caso Lodi e la truffa "normativa". Un approfondimento.

Dopo il momento della solidarietà si arrivi alla giustizia e al ripristino del principio di non discriminazione: ritirare subito le modifiche al Regolamento Comunale di Lodi. USB rinnova la richiesta di incontro al Sindaco di Lodi

Tra le bufale leghiste sull’equità e la discriminazione con le carte bollate. Giù le mani dai bambini e dall’accesso ai servizi universali

Lodi -

In data 04 ottobre 2017 il Comune di Lodi vara un “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” erogate dall’Amministrazione locale ove è previsto che i soli cittadini extra UE, al fine di accedere a dette prestazioni, debbano presentare, contestualmente all’ attestazione ISEE, anche una certificazione relativa alle proprietà di beni immobili o mobili, rilasciata dallo Stato “di provenienza”, tradotta e autenticata dall’autorità consolare italiana nel predetto Paese.

Il Regolamento pretende di fondarsi su una norma nazionale vecchia di 17 anni: l’art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 a norma del quale: “le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”

Tale Regolamento si pone in contrasto alle nome vigenti sotto due aspetti:

- la differenza di trattamento tra italiani e stranieri, introdotta con un atto di fonte regolamentare, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento previsto all’art. 2 comma 5 Testo Unico sull’ immigrazione (“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.“);

- La previsione richiamata è stata superata dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, che regola l’ISEE e disciplina i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate prevedendo che le regole ivi stabilite costituiscono “livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell’art. 117 Cost.e dunque tutte le Amministrazioni, allorché erogano una prestazione sociale, sono tenute ad attenersi ai criteri ivi indicati. La procedura ISEE è articolata in una DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica (di provenienza dell’interessato) redatta con modalità che non prevedono alcuna distinzione tra italiani e stranieri, tanto è vero che neppure i moduli allegati al DPCM prevedono una simile distinzione: lo straniero è infatti abilitato a inserire nella DSU la dichiarazione di “impossidenza” di beni all’estero.

L’Amministrazione comunale non ha dunque alcun potere di inserirsi in un procedimento stabilito in sede statale e ritenerlo insufficiente, gravando così il solo immigrato di oneri eccedenti ciò che, per lo Stato, costituisce “livello essenziali delle prestazioni” e caricando cittadini extra UE di oneri documentali sproporzionati e inutili, in contrasto con la normativa ISEE.

Inoltre, la pretesa documentale si manifesta anche come iniqua (perché in molti casi lo Stato di provenienza non ha possibilità di fornire le attestazioni richieste per mancanza di un sistema di catasto o di registri né tale verifica preventiva è stata oggetto di analisi dell’approvazione dell’iter comunale) e illogica perché le possibilità di controllo dello Stato sulle dichiarazioni di italiani e stranieri inerenti le proprietà all’estero sono assolutamente le stesse.

Hanno del grottesco, dunque, e offendono l’intelligenza e la buona fede di chi legge le fanfare salviniane che fanno riferimento ai furbetti o alla presunta equità tra nativi e migranti: questo regolamento è abnorme, discriminatorio, fondato su norme superate e si concretizza come pessimo precedente in termini di un vero e proprio divieto di accesso ai diritti fondamentali.

Una ferita ai principi dello Stato di diritto che non guarda in faccia nessuno: neanche i volti dell’innocenza di bambini sui quali per nessun motivo al mondo può consumarsi la guerra ideologica ai poveri e ai migranti.

Tale regolamento ha, infatti, prodotto un risultato abnorme: l’esclusione dalle agevolazioni mensa e bus scolastico dei bambini non cittadini italiani i cui genitori non sono stati in grado di produrre la documentazione richiesta: intere famiglie di migranti che da anni vivono, lavorano, producono, visti i costi altissimi sia della mensa che del servizio di trasporto, hanno dovuto rinunciarvi.

 

Sta di fatto che tra probatio diaboliche e diritti a metà, sebbene una raccolta spontanea abbia portato la Giunta di Lodi a raccogliere oltre 60000 Euro, il Sindaco e la Lega continuano ad andare spediti e a tenere fede al proprio Regolamento piu di 250 bambini stanno vivendo sulla loro pelle una vera e propria discriminazione: il momento della pausa pranzo presenta il conto e c’è chi può andare in mensa e chi dovrà portarsi un panino da casa.

 

Questo Regolamento rappresenta un punto di non ritorno e va ritirato il prima possibile. Questo regolamento e la cancellazione della speranza che nasce dalla spontanea mescolanza tra i popoli partendo dall innocenza di piu piccoli che spontaneamente giocano, mangiano, crescono.

 

Con tante scuse e una mensa da cui nessun bambino e bambina potrà essere escluso